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Incendio deposito stoccaggio rifiuti

RTV di prevenzione incendi in appendice al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/08/2015 e s.m.i) specifica per stabilimenti e impianti di stoccaggio di rifiuti combustibili

I catastrofici incendi che hanno interessato diversi impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti  hanno spinto i VVF, in sinergia con il Ministero dell’Ambiente, ad elaborare questa regola tecnica verticale.
L'RTV è stata approvata il 30/09/2020 dal CTS per la prevenzione incendi. Gli impianti oggetto della RTV stessa sono stati inseriti tra le attività soggette ai controlli dei VVF come previsto dal DPR 151/2011.In questo contesto è stato aperto un tavolo di lavoro per il coordinamento e l’individuazione di tutti gli aspetti tecnici necessari per la stesura di questa RTV. Traendo spunto dalle risultanze degli accertamenti tecnici seguiti ai numerosi incendi, sono stati evidenziati diverse criticità e problematiche che possono essere riassunte in:

  • Situazioni di sovraccarico degli impianti e quindi maggior rischio d’incendio;
  • Fragilità degli impianti, spesso dotati di sistemi di sorveglianza e controllo;
  • Mancato rispetto della normativa antincendio applicabile;
  • Necessità di investire in prevenzione per evitare l’elevato impegno di risorse in caso d’incendio;

Vediamo ora quali sono i diversi aspetti della normati RTV.
La nuova RTV si applica agli stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti.
Sono esclusi quelli che effettuano stoccaggio e trattamento di rifiuti inerti o radioattivi perché soggetti a specifica normativa.
La RTV si applica inoltre ai centri di raccolta di rifiuti, le cosiddette ISOLE ECOLOGICHE, solo se di superficie > 3000 m2. Sono esclusi dalla presente RTV i DEPOSITI TEMPORANEI.
In questo caso però sarà necessario effettuare una valutazione del rischio incendio del luogo di produzione di questi depositi temporanei, per verificare se ci sono le condizioni perché questi rientrino nel novero di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
La RTV definisce le varie tipologie di stoccaggio che possono presentarsi all’interno delle attività. Dalla definizione del tutto generale di “Area di Stoccaggio” (TS) alle aree “TS” distinte, differenziando da quelle all’aperto a quelle al chiuso.
Completano le definizioni delle tipologie di stoccaggio quelle aree, che per ragioni di movimentazione del rifiuto, ne prevedono lo stoccaggio a parete oppure in baia.
Per quanto riguarda invece le operazioni di trattamento dei rifiuti, tutte quelle aree delle attività all’interno delle quali si svolgono operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti di cui agli allegati B e C del Decreto di Legge n°152/06, sono considerate aree a rischio specifico (TK), così come aree a rischio specifico sono anche quelle in cui si detengono o trattano rifiuti di gas infiammabili.
Una regola di carattere generale che la RTV introduce al fine di individuare le diverse aree di stoccaggio TS, è quello per cui lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato secondo i CRITERI DI COMPATIBILITA’, evitando di depositare all’interno di una stessa area rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro dando luogo alla formazione di prodotti infiammabili, esplosivi o allo sviluppo di calore.
La progettazione ingegneristica è fatta in funzione della CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ. Tale classificazione, nel caso di specie, tiene conto della superficie lorda intesa come superficie destinata allo stoccaggio, alle operazioni di trattamento e alle altre aree presenti nell’impianto. In funzione della superficie lorda, le attività sono così classificate:

  • AA: A ≥ 5000m2
  • AB: 5000 m2 < A ≥ 10000 m2
  • AC: A > 10000 m2

In merito alle strategie antincendio la RTV individua quelle indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
Nel caso di stoccaggi all’aperto protetti da tettoia, la RTV relativamente alla misura S1 reazione al fuoco, richiede che le tettoie siano realizzate con materiali appartenenti almeno al gruppo GM1 di reazione al fuoco.
Ancora riguardo la misura della reazione al fuoco, per le tipologie di stoccaggio a parete o in baia, si richiede che tali pareti siano realizzate con materiali appartenenti al gruppo GM0, ovvero al gruppo dei materiali non combustibili.
In merito alla misura S2 resistenza al fuoco per gli stoccaggi al chiuso, applicando i criteri di attribuzione di cui alla Tabella S.2-2: “Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione” del Codice, è facilmente attribuibile il II Livello di prestazione, cioè il mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione.
Il tema delle distanze di separazione viene ampiamente affrontato nella RTV, con specifico riferimento all’organizzazione degli stoccaggi all’aperto. Questa tipologia di stoccaggio deve essere organizzata in modo da assicurare un livello di prestazione II per la misura S3 compartimentazione, ovvero deve essere contrastata per un periodo congruo con la durata dell’incendio:

  • La propagazione dell’incendio verso altre attività
  • La propagazione dell’incendio all’interno della stessa attività

Adeguati livelli di sicurezza in caso d’incendio sono poi affidati alla misura S5 gestione della sicurezza antincendio (GSA), in funzione della classificazione dell’attività in base alla superficie lorda.
Riguardo alla misura S6 controllo dell’incendio, i livelli di prestazione attribuiti, variano sostanzialmente con la tipologia dell’area da proteggere quali aree di stoccaggio all’aperto o al chiuso, aree destinate al trattamento dei rifiuti o altre aree e variano altresì in relazione del carico d’incendio specifico.

  • Per gli stoccaggi di rifiuti all’aperto, il livello II di prestazione è ammesso unicamente a protezione delle aree caratterizzate dai carichi d’incendio specifici qf ≥ 600 MJ/m2, prevedendo per carichi d’incendio qf maggiori l’attribuzione del livello III.
  • Per gli stoccaggi di rifiuti al chiuso invece, i livelli di prestazione variano in funzione del carico d’incendio qf da livello II al livello IV; quest’ultimo per carichi d’incendio specifici qf > 1200 MJ/m2.

Ovviamente la scelta del tipo di protezione di un ambito/area/compartimento dipende dalle risultanze della valutazione del rischio incendi. In tal senso, viene anche specificato che le aree destinate allo stoccaggio o alla lavorazione di rifiuti che a contatto con l’acqua possano costituire pericolo o presentare contro indicazione, non possono essere protette da impianti che impiegano acqua come agente estinguente.
È questo ad esempio il caso di rifiuti pericolosi, che a contatto con l’acqua sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose oppure gas tossici o molto tossici.

In questi ed altri casi si può ricorrere all’utilizzo del sistema antincendio a polvere non pressurizzata IPEX come agente estinguente.

A differenza dell’acqua, la polvere utilizzata di tipo polivalente esplica la sua azione per soffocamento (legata all’azione di copertura o stratificazione), raffreddamento (per effetto dell’abbassamento della temperatura del combustibile al di sotto della temperatura di accensione) e catalisi negativa (le sostanze contenute nelle polveri interagiscono con i radicali liberi H+ e OH- dando origine a strutture molecolari stabili, con conseguente blocco definitivo della combustione).

La straordinaria duttilità del sistema antincendio IPEX lo rende unico ed efficace nella protezione dall’incendio di attività particolarmente complesse quali sono le aree per lo stoccaggio di rifiuti combustibili. [Guarda i video]

I livelli di prestazione relativi alla misura S7 rivelazione e allarme, variano sostanzialmente tra il livello II ed il livello III a partire da carichi d’incendio specifici qf > 600 MJ/m2.
Completano la RTV le disposizioni sulla sicurezza degli impianti tecnologici S10, relative in particolare ai sistemi antintrusione e i sistemi di rivelazione della temperatura.